Sez. L, Sentenza n. 14062 del 01/07/2005 (Rv. 582319 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Successivi rapporti di lavoro a tempo indeterminato antecedenti all'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990, n.108 - Instaurati fra le stesse parti - Prescrizione dei crediti del lavoratore attinenti al primo di tali rapporti - Decorrenza nel corso del secondo di essi - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE
Nell'ipotesi in cui fra le stesse parti si instaurino due successivi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, antecedentemente all'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990, n.108, il termine relativo alla prescrizione quinquennale concernente i crediti del lavoratore attinenti al primo dei suddetti rapporti รจ sospeso nel corso di quello successivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)