Sez. L, Sentenza n. 2020 del 22/02/1995 (Rv. 490640 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Successivi rapporti di lavoro - Privi di stabilità reale - Instaurati fra le stesse parti - Prescrizione dei crediti del lavoratore attinenti al primo di tali rapporti - Decorrenza nel caso di sua incidenza nel corso del secondo di essi - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE
Nell'ipotesi in cui fra le stesse parti si instaurino due successivi rapporti di lavoro subordinato, nessuno dei quali assistito da stabilità reale per mancanza del requisito occupazionale di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300, il termine relativo alla prescrizione quinquennale concernente i crediti del lavoratore attinenti al primo dei suddetti rapporti non decorre nel caso in cui venga a cadere nel corso del successivo rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)