Sez. L, Sentenza n. 6363 del 16/05/2000 (Rv. 536584 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Ritiro del tesserino di accesso a lavoratore aeroportuale - Sospensione dell'obbligo retributivo - Onere del datore di lavoro di attivarsi per la restituzione del tesserino dopo la cessazione dei motivi di ritiro - Insussistenza - Determinazione del danno ex art. 18 st. lav. nella misura minima - Legittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel caso di ritiro del tesserino di accesso a lavoratore aeroportuale, con l'accertata l'impossibilità della prestazione lavorativa, il risarcimento del danno conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, ex art. 18 st. lav., non può che essere determinato nella misura minima di cinque mensilità, essendo rimasto sospeso l'obbligo retributivo del datore di lavoro per tutta la durata dell'impedimento della prestazione e non potendo addebitarsi al datore di lavoro l'onere di attivarsi per la restituzione del tesserino al suo dipendente dopo la cessazione dei motivi del ritiro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)