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Sez. L, Sentenza n. 9464 del 21/09/1998 (Rv. 519065 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Dichiarazione di invalidità del licenziamento ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno - Presupposti soggettivi - Responsabilità oggettiva del datore di lavoro - Configurabilità solo per il minimo delle cinque mensilità - Commisurazione del danno alle retribuzioni - Presunzione "iuris tantum" - Imputabilità dell'inadempimento al datore di lavoro - Regola ex art. 1218 cod. civ. - Applicabilità - Inadempimento derivante da impossibilità non imputabile - Esclusione del risarcimento del danno oltre la misura minima - Fattispecie relativa a licenziamento per incapacità fisica del lavoratore causato dalle risultanze di plurime certificazione di strutture sanitarie pubbliche specializzate.
Stato
decisa il 1998-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519065-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente, e cioè per una forma di responsabilità oggettiva. L'irrilevanza degli elementi soggettivi è configurabile, per effetto della rigidità al riguardo della formulazione normativa, limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità, la quale è assimilabile ad una sorta di penale avente la sua radice nel rischio di impresa e può assumere la funzione di un assegno di tipo, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di una responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro. In termini generali invece la disposizione in esame - commisurando l'indennità risarcitoria alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento - contiene solo una presunzione legale "iuris tantum" circa l'entità del danno subito dal lavoratore, mentre la questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello statuto dei lavoratori elementi distintivi. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 1218 cod. civ., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile. (Nella specie il lavoratore era stato licenziato per incapacità fisica all'esercizio delle mansioni e il giudice di merito, rilevata, in base agli accertamenti espletati, la non sussistenza di tale incapacità, pur dichiarando l'illegittimità del licenziamento, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, osservando che il datore di lavoro era stato determinato al licenziamento da plurime certificazioni mediche provenienti da servizi specialistici di strutture pubbliche che lo avevano indotto in un errore inevitabile; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata solo per l'esclusione anche del risarcimento nella misura minima, in base al riportato principio e al rilievo che era configurabile un'impossibilità della prestazione non imputabile al datore di lavoro, essendo stata accertata la sua assenza di colpa e la riferibilità invece di tale impossibilità a una causa a lui estranea che ne aveva necessitato il comportamento, in aderenza alle previsioni normative).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)