Sez. 1, Sentenza n. 532 del 21/02/1966 (Rv. 321073 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA E POTESTATIVA SEMPLICE: DIFFERENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA E POTESTATIVA SEMPLICE: DIFFERENZA.*
La condizione potestativa invalidante -C.d. condizione meramente potestativa- e quella che dipende dal mero arbitrio del soggetto obbligato, si da presentarsi oggettivamente come effettiva negazione di ogni vincolo, mentre e valida la condizione potestativa semplice, la quale dipende dalla volonta di uno dei contraenti, ma non dal suo mero arbitrio, in quanto concorrono a determinare la volonta stessa fattori soggettivi ed oggettivi che influiscono sulla scelta da operare. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)