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Sez. 1, Sentenza n. 532 del 21/02/1966 (Rv. 321073 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA E POTESTATIVA SEMPLICE: DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1966-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321073-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA E POTESTATIVA SEMPLICE: DIFFERENZA.*

La condizione potestativa invalidante -C.d. condizione meramente potestativa- e quella che dipende dal mero arbitrio del soggetto obbligato, si da presentarsi oggettivamente come effettiva negazione di ogni vincolo, mentre e valida la condizione potestativa semplice, la quale dipende dalla volonta di uno dei contraenti, ma non dal suo mero arbitrio, in quanto concorrono a determinare la volonta stessa fattori soggettivi ed oggettivi che influiscono sulla scelta da operare. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)