Sez. 3, Sentenza n. 2203 del 27/06/1972 (Rv. 359486 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA E CONDIZIONE POTESTATIVA SEMPLICE - DIFFERENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA E CONDIZIONE POTESTATIVA SEMPLICE - DIFFERENZE.*
La condizione meramente potestativa rende nullo il negozio cui accede perche, subordinandone l'efficacia ad un comportamento che per il debitore e indifferente tenere o non, si risolve nella sostanziale negazione della stessa obbligazione, che si trova a dipendere dal puro arbitrio dell'obbligato. Per contro, quando si tratta di comportamenti che, pur dipendendo dalla volonta dell'obbligato, sono tuttavia collegati a fattori estrinseci, che influenzano quella volonta e fanno sorgere un apprezzabile interesse ad operare la scelta in un senso piuttosto che in un altro, la sorte dell'obbligazione non e legata all'arbitrio del debitore e la condizione va qualificata come potestativa semplice (o impropria), che non ha effetto invalidante. (V 2145'67, mass n 329288; 532'66, mass n 321073).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)