Sez. L, Sentenza n. 7188 del 10/07/1990 (Rv. 468195 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - AZIONE DI REGRESSO DELL'I.N.A.I.L. DOPO L'INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA EX ART. 10, QUINTO COMMA, DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - TERMINI TRIENNALI DI PRESCRIZIONE EX ART. 112, QUINTO COMMA, DEL D.P.R. CIT. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - INTERRUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - AZIONE DI REGRESSO DELL'I.N.A.I.L. DOPO L'INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA EX ART. 10, QUINTO COMMA, DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - TERMINI TRIENNALI DI PRESCRIZIONE EX ART. 112, QUINTO COMMA, DEL D.P.R. CIT. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - INTERRUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
In ipotesi di infortunio sul lavoro, in relazione al quale sia stato instaurato un procedimento penale, l'Azione civile di regresso dell'Inail nei confronti dei responsabili del fatto illecito non è soggetta al termine di decadenza (triennale) contemplato nel quinto comma dell'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, atteso che quest'ultimo riguarda la pretesa risarcitoria dell'infortunato stesso o dei suoi aventi causa, alla quale non è assimilabile la pretesa risarcitoria dell'Inail, bensì si prescrive nel termine triennale previsto dal quinto comma dell'art. 112 del d.P.R. cit., che decorre dal giorno nel quale la sentenza penale (di condanna ovvero di proscioglimento per morte dell'imputato, amnistia o prescrizione del reato) sia divenuta irrevocabile ed il cui decorso può essere interrotto secondo le norme di diritto comune. (V 1344/84, mass n 433469; (Conf 4175/86, mass n 446962).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)