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Sez. 3, Sentenza n. 7542 del 15/05/2003 (Rv. 563109 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Giudizio di risarcimento danni per r.c.a. - Domanda di manleva dell'assicurato nei confronti della propria compagnia assicuratrice - Proposizione per la prima volta in appello - Domanda nuova - Ammissibilità - Esclusione - Contumacia della parte in primo grado - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563109-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Si ha domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., qualora, in un giudizio di risarcimento danni per responsabilità civile automobilistica, la domanda di manleva proposta da uno dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro nei confronti della propria compagnia assicuratrice sia formulata per la prima volta in appello, anche nel caso in cui la parte sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)