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Sez. 3, Sentenza n. 1456 del 24/02/1996 (Rv. 496009 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Giudizio avente ad oggetto domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore - Domanda di responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio" - Proposizione in appello - Domanda nuova - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496009-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Il divieto di domande nuove in appello (art. 345 cod. proc. civ.) è rivolto ad assicurare il principio del doppio grado di giurisdizione ed, al contempo, a garantire che il contraddittorio non venga alterato in danno della parte nei cui confronti una o più domande nuove vengano proposte per effetto dell'ampliamento dell'oggetto del contendere. Pertanto, l'introduzione per la prima volta in appello della domanda volta a far valere la responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio" in un giudizio avente ad oggetto la semplice domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore incorre nel suddetto divieto, richiedendo la domanda stessa l'indagine su nuove situazioni di fatto al fine di verificare se l'assicuratore abbia posto in essere un comportamento incurante degli interessi dell'assicurato, ovvero abbia ingiustificatamente ritardato di porre a disposizione del danneggiato l'importo del massimale di assicurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)