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Sez. U, Sentenza n. 4626 del 06/11/1989 (Rv. 464065 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - PATRIMONIO COMUNALE - GESTIONE - ATTI RELATIVI - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA PUBBLICISTICA - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI - GIURISDIZIONE CONTABILE DELLA CORTE DEI CONTI.*
Stato
decisa il 1989-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464065-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - PATRIMONIO COMUNALE - GESTIONE - ATTI RELATIVI - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA PUBBLICISTICA - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI - GIURISDIZIONE CONTABILE DELLA CORTE DEI CONTI.*

Nell'ambito della gestione del patrimonio municipale da parte del sindaco o degli assessori, gli Atti direttamente indirizzati all'acquisizione, trasformazione od alienazione dei beni e dei mezzi finanziari dell'ente, come tali soggetti alla specifica normativa pubblicistica in tema di amministrazione economico- finanziaria dell'ente medesimo, hanno Rilevanza contabile. Ne discende che, con riguardo alla responsabilità risarcitoria per il compimento di detti Atti in violazione di quella normativa (anche per quanto attiene alle regole procedimentali), deve essere affermata la giurisdizione contabile della Corte dei conti. (V 6833/86, mass n 448938; (V 3335/78, mass n 392770).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 251 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 259, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 261 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)