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Sez. 1, Sentenza n. 2294 del 30/03/1983 (Rv. 427139 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ESISTENZA, NATURA E QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL DEBITO COME UNA DELLE OBBLIGAZIONI PRODUTTIVE DI REDDITI DI CAPITALE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA TASSABILITÀ PER RIVALSA NEI CONFRONTI DEI DEBITORI, SOSTITUTI DI IMPOSTA PER GLI INTERESSI PAGATI - INDAGINE RELATIVA - QUESTIONE DI ESTIMAZIONE COMPLESSA - DEVOLUZIONE ALLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN FOTOCOPIA DAL CONTRIBUENTE - ESAMINABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427139-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ESISTENZA, NATURA E QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL DEBITO COME UNA DELLE OBBLIGAZIONI PRODUTTIVE DI REDDITI DI CAPITALE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA TASSABILITÀ PER RIVALSA NEI CONFRONTI DEI DEBITORI, SOSTITUTI DI IMPOSTA PER GLI INTERESSI PAGATI - INDAGINE RELATIVA - QUESTIONE DI ESTIMAZIONE COMPLESSA - DEVOLUZIONE ALLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN FOTOCOPIA DAL CONTRIBUENTE - ESAMINABILITÀ.*

L'accertamento dell'esistenza della natura del debito e la sua qualificazione giuridica come una delle obbligazioni produttive di redditi di capitale, come tali tassabili per rivalsa nei confronti dei debitori, sostituti di imposta per gli interessi pagati, importa la soluzione non solo di questioni di fatto, ma anche di diritto per quanto attiene all'indagine sulla "causa" dell'obbligazione, e pertanto, in quanto questione di estimazione complessa, rientra nella Competenza della commissione tributaria centrale, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972 (la cui legittimità costituzionale è stata affermata con la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 1982) che deve all'uopo prendere in considerazione la documentazione esibita dal contribuente, a norma del secondo comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 636 del 1972, anche se prodotta in copia fotostatica, posto che, per il principio generale di cui all'art. 2712 cod. civ., applicabile (in quanto inerente alla disciplina dei mezzi di prova) anche nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, le riproduzioni fotografiche di documenti hanno valore di prova se non contestate dalla controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)