Sez. 4, Sentenza n. 36728 del 06/04/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 229680 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE | Morte per annegamento di minore in piscina compresa in complesso immobiliare sottoposto a sequestro preventivo - Responsabilità custode - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE
Il custode di un complesso immobiliare sottoposto a sequestro preventivo per reati ambientali è "garante" dell'obbligo di conservazione del bene e di assicurare nel tempo l'identità dello stesso ed in tale sua qualità ha il dovere di richiedere alla A.G. l 'autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie alla conservazione nonché quello di rimuovere le situazioni di pericolo derivanti dal progressivo deterioramento dell'immobile. Risponde pertanto di omicidio colposo il custode quando dalla violazione dell'obbligo di garanzia sia derivata una situazione di deterioramento dell'immobile da porsi in rapporto di causalità diretta con l'evento mortale. (Principio affermato in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto, sia pure ai soli effetti civili, la responsabilità del Sindaco di un comune, che, in tale sua qualità, nominato custode di un compendio immobiliare sottoposto a sequestro preventivo, non aveva osservato l'obbligo di conservazione del bene e di rimozione dei pericoli derivanti dal suo deterioramento, provocando, con il suo comportamento omissivo, la morte di un minore che, penetrato nel complesso, mentre giocava sui bordi della piscina riempitasi d'acqua piovana anche per l'inerzia del custode, vi scivolava dentro annegandovi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 677 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)