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Sez. 6, Sentenza n. 27187 del 13/04/2018 Ud. (dep. 13/06/2018) Rv. 273583 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Condotta commessa all'amministratore di società sottoposta a sequestro - Responsabilità a titolo omissivo dell'amministratore giudiziale - Obbligo di impedire l'evento - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273583-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

È configurabile il concorso per omissione dell'amministratore giudiziario rispetto al reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria commesso dall'amministratore della società sottoposta a sequestro di prevenzione, atteso che il primo è tenuto non solo alla custodia, alla conservazione ed all'amministrazione della società, ma anche ad impedire condotte di gestione realizzate da altri in violazione della legge penale. (Fattispecie in cui l'amministratore giudiziale non impediva agli amministratori della società sottoposta a sequestro di proseguire nell'attività di concessione di finanziamenti in favore degli acquirenti di mezzi di autotrasporto venduti dalla società medesima).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)