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Sez. 3, Sentenza n. 13008 del 30/12/1993 (Rv. 484913 - 01)

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Compenso (onorario) - In genere | Rinunzia - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484913-01

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Compenso (onorario) - In genere

La gratuità delle prestazioni professionali e la rinuncia al compenso non trovano ostacolo nella nullità dei patti in deroga ai minimi di tariffa, allorché siano fondate su specifici presupposti causali e non risultino, quindi, attuate per violare le norme sui minimi di tariffa. Di conseguenza al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per considerazioni di ordine sociale e di convenienza, anche con riguardo ad un suo personale e indiretto vantaggio.

Riferimenti normativi: DPR 16/01/1981 num. 129 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)