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Sez. 2, Sentenza n. 5705 del 03/11/1979 (Rv. 402304 - 01)

VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - PATTO DI RETROVENDITA - DIFFERENZE - DEDUZIONE, PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE, DELL'ESISTENZA DI UN PATTO DI RETROVENDITA, IN UN GIUDIZIO SVOLTOSI SUL PRESUPPOSTO DELLA SUSSISTENZA DI UN PATTO DI RISCATTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402304-01

VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - PATTO DI RETROVENDITA - DIFFERENZE - DEDUZIONE, PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE, DELL'ESISTENZA DI UN PATTO DI RETROVENDITA, IN UN GIUDIZIO SVOLTOSI SUL PRESUPPOSTO DELLA SUSSISTENZA DI UN PATTO DI RISCATTO - INAMMISSIBILITA.*

Poiche la vendita con patto di riscatto costituisce un negozio sottoposto alla condizione risolutiva potestativa dell'Esercizio del riscatto da parte del venditore, che elimina con effetto retroattivo gli effetti dell'alienazione, mentre il patto di retrovendita, obbligando ad una successiva stipulazione, si configura come un contratto preliminare che vincola il compratore a rivendere l'oggetto al venditore, sulla base di un rapporto meramente obbligatorio che interessa i soli contraenti ed ha effetto dalla data della nuova stipulazione, la prospettazione della esistenza di un patto di retrovendita, per la prima volta, nella fase di Cassazione del giudizio, svoltosi sul presupposto della sussistenza di un patto di riscatto, risolvendosi in una istanza di accertamento di elementi che non hanno formato oggetto di esame precedente, e inammissibile. (V 1895/75, mass n 375579; (Conf 1570/77, mass n 385282).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 1504, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)