Sez. 2, Sentenza n. 1895 del 16/05/1975 (Rv. 375579 - 01)
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - PATTO DI RETROVENDITA - DIFFERENZE - EFFETTI DEL RISCATTO - EFFICACIA REALE - CEDIBILITA DEL PATTO DI RISCATTO - CONSEGUENZE.*
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - PATTO DI RETROVENDITA - DIFFERENZE - EFFETTI DEL RISCATTO - EFFICACIA REALE - CEDIBILITA DEL PATTO DI RISCATTO - CONSEGUENZE.*
Il patto di riscatto introduce nella vendita una condizione risolutiva potestativa, il cui avveramento e rimesso alla libera Determinazione del venditore e produce l'immediato ritorno della proprieta della cosa al medesimo, senza bisogno di un'apposita manifestazione di volonta del compratore e, anzi, anche contro la sua volonta. Cio, mentre distingue il patto di riscatto da quello di retrovendita, che non e sufficiente a far riacquistare al venditore la proprieta della cosa senza una dichiarazione di volonta del compratore, vale a porre in rilievo l'efficacia reale del riscatto convenzionale, nel senso che il patto di riscatto non e legato ai soggetti che lo hanno stipulato, ma puo essere ceduto senza il consenso del compratore e - se trascritto - puo essere fatto valere anche nei confronti dei successivi acquirenti della cosa a norma dell'art 1504 cod civ. (Conf 721/48; 128/40; V 2385/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 1504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)