Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 17/03/1981 (Rv. 412218 - 01)
BENI - PERTINENZE - CESSAZIONE DEL VINCOLO - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - TRA IMMOBILE ED IMMOBILE - PRESUPPOSTO - ALIENAZIONE A SOGGETTI DIVERSI, PER QUOTE SEPARATE, DEL BENE PRINCIPALE E DELLA CORRISPONDENTE PARTE DEL BENE ACCESSORIO - PERMANENZA DEL RAPPORTO PERTINENZIALE - CONFIGURABILITA - LIMITI - CONSERVAZIONE DELL'ORIGINARIO VINCOLO FRA I DUE BENI, A CARICO DI CIASCUNO DEGLI ALTRI ACQUIRENTI DELLE FRAZIONI DELLA PERTINENZA ED A FAVORE DI CIASCUNO DEGLI ACQUIRENTI DELLE FRAZIONI DEL BENE PRINCIPALE - CONDIZIONI.*
BENI - PERTINENZE - CESSAZIONE DEL VINCOLO - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - TRA IMMOBILE ED IMMOBILE - PRESUPPOSTO - ALIENAZIONE A SOGGETTI DIVERSI, PER QUOTE SEPARATE, DEL BENE PRINCIPALE E DELLA CORRISPONDENTE PARTE DEL BENE ACCESSORIO - PERMANENZA DEL RAPPORTO PERTINENZIALE - CONFIGURABILITA - LIMITI - CONSERVAZIONE DELL'ORIGINARIO VINCOLO FRA I DUE BENI, A CARICO DI CIASCUNO DEGLI ALTRI ACQUIRENTI DELLE FRAZIONI DELLA PERTINENZA ED A FAVORE DI CIASCUNO DEGLI ACQUIRENTI DELLE FRAZIONI DEL BENE PRINCIPALE - CONDIZIONI.*
Poiche il rapporto pertinenziale postula, a norma dell'art 817 cod civ, la volonta dell'avente diritto di destinare durevolmente una cosa (bene accessorio) a servizio o ad ornamento di un'altra (bene principale), nell'ipotesi di alienazione a soggetti diversi, per quote separate, del bene principale (nella specie: fabbricato) e della corrispondente parte del bene accessorio (nella specie: area frontistante adibita a cortile), la permanenza del suindicato rapporto e configurabile (nel concorso dei requisiti di cui allo art 817 citato ed in difetto di una contraria volonta dei nuovi aventi diritto) solo tra le frazioni concrete del bene principale e di quello accessorio attribuite al medesimo acquirente, mentre la conservazione dell'originario vincolo fra i due beni, a carico di ciascuno degli altri acquirenti delle frazioni della pertinenza ed a favore di ciascuno degli acquirenti delle frazioni del bene principale, non puo che conseguire all'assunzione degli obblighi di carattere personale od altra Costituzione di servitu, anche non pattizie. (V 3845/79, mass n 400301; (V 673/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)