Sez. 2, Sentenza n. 3845 del 05/07/1979 (Rv. 400301 - 01)
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - TRA IMMOBILE ED IMMOBILE - PRESUPPOSTO - PIENA DISPONIBILITA DELLA COSA ACCESSORIA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELLA COSA PRINCIPALE - MANCANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO TRA UN IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA ED UN PASSETTO DI NATURA CONDOMINIALE.*
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - TRA IMMOBILE ED IMMOBILE - PRESUPPOSTO - PIENA DISPONIBILITA DELLA COSA ACCESSORIA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELLA COSA PRINCIPALE - MANCANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO TRA UN IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA ED UN PASSETTO DI NATURA CONDOMINIALE.*
Il rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario della cosa principale abbia anche la piena disponibilita della cosa accessoria per poterla durevolmente destinare al servizio dell'altra; ove tale presupposto faccia difetto, la destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra, non puo avere luogo che in virtu di un rapporto obbligatorio costituito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria con l'osservanza delle relative forme. (nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, e stato escluso il rapporto pertinenziale tra un immobile di proprieta esclusiva e un passetto di natura condominiale. (Conf 673/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)