Sez. U - , Ordinanza n. 4880 del 19/02/2019 (Rv. 652853 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Giudizio di ottemperanza - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione avverso le decisioni del G.A. rese nel giudizio di ottemperanza, trattandosi di procedimento a natura non esclusivamente esecutiva, giacché il giudice amministrativo gode di poteri cognitivi che implicano la potestà di interpretare, integrare e precisare, per se entro determinati limiti, il "dictum" del giudice di cognizione, né assume rilievo il consolidamento della giurisdizione del giudizio presupposto, che ha avuto un oggetto diverso. (Fattispecie relativa a regolamento preventivo proposto nel giudizio avverso un provvedimento del commissario "ad acta" emesso nell'ambito del giudizio di ottemperanza, del quale si contestavano i criteri di determinazione dell'indennità ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327 del 2001).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)