Sez. 4, Sentenza n. 40721 del 17/10/2024 Cc. (dep. 06/11/2024) Rv. 286997-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Quantificazione del danno biologico - Criteri tabellari adottati dalla giurisprudenza civile - Applicazione - Necessità - Esclusione - Valutazione esclusivamente equitativa - Possibilità - Limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la liquidazione del danno biologico non postula la necessaria applicazione del criterio sistematizzato dalla giurisprudenza civile attraverso la predisposizione delle cd. tabelle del Tribunale di Milano, ma, per la natura non patrimoniale di tale danno, può avvenire anche in base a criteri equitativi, purché non illogici e conducenti a un risultato ragionevolmente e motivatamente differente da quello che conseguirebbe all'applicazione delle citate tabelle.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)