Sez. 4, Sentenza n. 36442 del 23/05/2013 Cc. (dep. 05/09/2013) Rv. 256828 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Quantificazione del risarcimento - Danno non patrimoniale - Danno biologico - Criteri di valutazione - Utilizzazione dei criteri tabellari adottati dalla giurisprudenza civile - Possibilità di ricorrere ad una valutazione esclusivamente equitativa - Sussistenza - Limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di quantificazione della somma dovuta per ingiusta detenzione, il danno biologico non deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai menzionati parametri tabellari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)