Sez. 1, Sentenza n. 878 del 18/05/1966 Ud. (dep. 15/10/1966) Rv. 102695 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - ELEMENTO PSICOLOGICO - VOLONTARIETA DELL'AZIONE LESIVA - PRETERINTENZIONALITA DELL'EFFETTO LESIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE - SPINTA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - ELEMENTO PSICOLOGICO - VOLONTARIETA DELL'AZIONE LESIVA - PRETERINTENZIONALITA DELL'EFFETTO LESIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE - SPINTA.*
Nell'ipotesi di lesioni personali volontarie, in cui l'elemento psicologico del delitto consiste nella volonta consapevole di attentare all'incolumita fisica altrui, potendo tale attentato avere effetti piu o meno gravi anche in dipendenza di circostanze causali concomitanti, l'evento lesivo concretamente verificatosi deve ritenersi preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della sua Azione (art 43 cod pen) allorche egli abbia voluto e posto in essere l'Azione offensiva suscettibile di produrre gli effetti in concreto realizzatisi. Di conseguenza, non gia di lesioni colpose, ma pur sempre di lesioni volontarie deve rispondere colui che, dando al soggetto passivo uno spintone al fine di respingerlo dalla sua persona, lo faccia cadere per terra in modo che questi nella caduta o per la caduta riporti una lesione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)