Sez. 1 - , Sentenza n. 4454 del 23/02/2018 (Rv. 647427 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE | Appalto pubblico - Risoluzione unilaterale del contratto da parte della stazione appaltante - Applicabilità all'ipotesi di fallimento dell'appaltatore - Condizioni - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE
Gli artt. 340, 341 e 345 della l. n. 2248 del 1865, all F, si limitano ad attribuire alla P.A. appaltante il potere di risolvere il contratto nei casi in cui, a suo discrezionale giudizio, ritenga che l'appaltatore sia inadempiente; tali disposizioni non possono, invece, ritenersi applicabili senz'altro nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore, salvo che non si sia verificato un precedente inadempimento dello stesso che legittimi l'esercizio del detto potere. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, in ipotesi di fallimento dell’appaltatore, il curatore fallimentare, anche se nominato successivamente alla delibera di risoluzione in danno, possa chiedere giudizialmente l’accertamento della preminenza, rispetto a tale vicenda, dello scioglimento del vincolo contrattuale in conseguenza del fallimento).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 341, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)