Sez. U, Sentenza n. 2856 del 05/11/1973 (Rv. 366457 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTA DELLA PA - PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE - ESCLUSIONE - LIMITI. *
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTA DELLA PA - PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE - ESCLUSIONE - LIMITI. *
Gli artt 340, 341 e 345 della legge 20 marzo 1865, n 2248, all F, si limitano ad attribuire alla pa appaltante il potere di risolvere il contratto nei casi in cui, a suo discrezionale giudizio, ritenga che l'appaltatore sia inadempiente. Tali Disposizioni non possono, pero, ritenersi applicabili senz'altro nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore, salvo che non si sia verificato un precedente inadempimento dello stesso che legittimi l'Esercizio del detto potere. (V 251/70, mass n 345087).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 341, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)