Sez. L, Sentenza n. 1350 del 07/02/1992 (Rv. 475618 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Estensione per effetto dell'ampliamento dell'area di responsabilità civile del datore di lavoro ex sentenza n. 22 del 1967 della Corte Costituzionale - Conseguenze - Azioni di regresso per infortunio causato da altri dipendenti non incaricati delle direzioni o sorveglianza - Competenza del Pretore del lavoro - Sussistenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
La sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 1967 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 10, t.u. n. 1124 del 1965 nella parte in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti del cui fatto debba rispondere secondo il codice civile - ha ampliato l'area di responsabilità civile del datore di lavoro, con la conseguente estensione del diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro, ex art. 11 cit. t.u., per le somme corrisposte a seguito dell' infortunio; conseguentemente, l'azione di regresso promossa dall' I.N.A.I.L. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 nell'ipotesi di infortunio causato dagli altri dipendenti predetti ha natura previdenziale, importando l'applicazione di normativa previdenziale e così, rientrando nell'ambito della previsione di cui all'art. 442 cod. proc. civ., è devoluta alla competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)