Sez. L, Sentenza n. 8467 del 18/10/1994 (Rv. 488118 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Competenza funzionale del pretore - Esperibilità nei confronti dei preposti o addetti all'attività lavorativa - Estensione - Azione surrogatoria - Distinzione - Responsabilità solidale dei convenuti ex art. 2055 cod. civ. - Diversità dei rispettivi titoli di responsabilità - Influenza - Esclusione - Incidenza causale dei rispettivi comportamenti - Irrilevanza - Determinazione del contenuto del diritto di rivalsa - Riferimento al diritto del danneggiato - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
L'azione per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato od ai suoi superstiti spettante all'I.N.A.I.L. ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - la quale (a differenza dell'azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ., che l'Istituto può esercitare, in sede ordinaria e secondo i normali criteri di competenza, contro il terzo responsabile dell'infortunio) è devoluta, attenendo al rapporto di assicurazione obbligatoria, alla competenza funzionale del pretore stabilita dall'art. 442 cod. proc. civ. - è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro. Ove detta azione di rivalsa (con la quale l'I.N.A.I.L. fa valere un diritto proprio, anziché, come invece nell'azione surrogatoria, il diritto al risarcimento spettante all'assicurato) sia esperita contro il datore di lavoro ed i suoi ausiliari, l'affermazione della responsabilità solidale - ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. - dei convenuti non è impedita dalla diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri); né - non trattandosi di azione di regresso fra i coobbligati - occorre accertare l'incidenza causale dei rispettivi comportamenti, ferma peraltro, la necessità della determinazione del danno civilistico sofferto dall'infortunato e costituente limite dell'azione di regresso dell'I.N.A.I.L., atteso che il diritto di rivalsa dell'Istituto, sebbene autonomo, è determinato nel contenuto con riferimento al diritto del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)