Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 20/03/1987 (Rv. 451877 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - ANALITICO - IMPRESE COMMERCIALI - REDDITO - IMPONIBILE - PROVENTI DI VENDITA IMMOBILIARE - DETERMINAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA CONGRUITÀ DEL PREZZO EFFETTUATO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - PREZZO DICHIARATO NELL'ATTO PUBBLICO - EFFICACIA VINCOLANTE - ESCLUSIONE - AUTONOMI POTERI DI ACCERTAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - ANALITICO - IMPRESE COMMERCIALI - REDDITO - IMPONIBILE - PROVENTI DI VENDITA IMMOBILIARE - DETERMINAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA CONGRUITÀ DEL PREZZO EFFETTUATO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - PREZZO DICHIARATO NELL'ATTO PUBBLICO - EFFICACIA VINCOLANTE - ESCLUSIONE - AUTONOMI POTERI DI ACCERTAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE.*
Al fine della Determinazione dell'imponibile di ricchezza mobile per redditi d'impresa, con riguardo ai proventi di vendita immobiliare, non è vincolante né l'accertamento della congruità del prezzo effettuato ai diversi fini dell'imposta di registro, né il prezzo dichiarato nell'atto pubblico di vendita, giacché l'art. 2700 cod. civ. conferisce efficacia probatoria privilegiata non alle dichiarazioni delle parti, ma al fatto storico della loro pronuncia, tal che l'amministrazione delle Finanze, che non è parte dell'atto, può trarre soltanto elementi di prova a suo favore da quelle dichiarazioni, senza pregiudizio dei suoi poteri di accertamento autonomi, anche in base agli elementi di cui può avvalersi nell'accertamento induttivo. (V 6592/79, mass n 403334; (V 4582/76, mass n 383327).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)