Sez. 1, Sentenza n. 4582 del 09/12/1976 (Rv. 383327 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - IMPOSTA SULLE SOCIETA (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETA) - BASE IMPONIBILE - REDDITO - REDDITO IMPONIBILE DELLE IMPRESE - PLUSVALENZE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - TERMINI DI RAFFRONTO - MODALITA DI APPLICAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - IMPOSTA SULLE SOCIETA (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETA) - BASE IMPONIBILE - REDDITO - REDDITO IMPONIBILE DELLE IMPRESE - PLUSVALENZE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - TERMINI DI RAFFRONTO - MODALITA DI APPLICAZIONE.*
A norma degli artt 81 e 100 del DPR 29 gennaio 1958, n 645, sulla Determinazione del reddito imponibile delle imprese ai fini della imposta di RM e dell'imposta sulle societa, i termini di raffronto in base ai quali deve calcolarsi la plusvalenza derivante dal realizzo dei beni relativi all'impresa, e cioe, da un lato, il costo originario non ammortizzato del bene medesimo (o, se diverso, l'ultimo valore riconosciuto ai fini della Determinazione del reddito) e, dall'altro, il prezzo superiore del successivo realizzo, costituiscono due elementi di misurazione concreti, la cui verifica deve rivolgersi all'accertamento del costo e del prezzo reali, per desumerne la differenza effettiva dell'incremento patrimoniale ottenuto. Poiche la plusvalenza tassabile riguarda un rapporto riferibile ad una data impresa, i suddetti elementi non vanno ricercati in anteriori rapporti facenti capo allo stesso bene, ma relativi ad altre imprese e, pertanto, il primo termine di raffronto e, cioe, l'ultimo valore riconosciuto ai fini della Determinazione del reddito dell'impresa soggetta all'imposta, non deve essere necessariamente ragguagliato al valore di realizzo accertato in relazione allo stesso bene, in capo all'impresa alienante, dante causa della prima, per il calcolo di una sua propria plusvalenza. Infine, il secondo termine di ragguaglio e, cioe, il prezzo di realizzo, non deve essere necessariamente determinato sulla base della somma dichiarata in bilancio, avendo la pubblica amministrazione il potere di rettificare tale dichiarazione, attraverso una valutazione induttiva del prezzo indicato sulla base delle stime di mercato, dell'imposta di registro correlativamente accertata e di altri elementi.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)