Sez. U, Sentenza n. 2693 del 21/08/1972 (Rv. 360325 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - LESIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO DIPENDENTE DA UN COMPORTAMENTO DELLA PA NON GIUSTIFICATO DA ATTI AMMINISTRATIVI - CONTROVERSIA RELATIVA - OGGETTO - ACCERTAMENTI SULL'ATTO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA IN ORDINE ALLA PRONUNCIA SULLA GIURISDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - LESIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO DIPENDENTE DA UN COMPORTAMENTO DELLA PA NON GIUSTIFICATO DA ATTI AMMINISTRATIVI - CONTROVERSIA RELATIVA - OGGETTO - ACCERTAMENTI SULL'ATTO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA IN ORDINE ALLA PRONUNCIA SULLA GIURISDIZIONE.*
Qualora si lamenti la lesione di un diritto soggettivo, astrattamente esistente nell'ordinamento giuridico, per un comportamento della pubblica amministrazione non giustificato da alcun atto amministrativo perche storicamente non intervenuto, ovvero, se intervenuto, emesso in assoluta carenza di potere, l'oggetto della controversia riguarda appunto un diritto soggettivo, mentre l'accertamento della esistenza dell'atto amministrativo, capace di affievolire quel diritto, risolve la questione di merito e non concerne la pronuncia sulla giurisdizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)