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Sez. L, Sentenza n. 2877 del 21/07/1975 (Rv. 376915 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO DI OPERE E SERVIZI CON ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROPRIA DELL'APPALTATORE - LICEITA - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E NORMATIVO DEI DIPENDENTI - SOLIDARIETA PASSIVA DELL'APPALTANTE E DELL'APPALTATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376915-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO DI OPERE E SERVIZI CON ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROPRIA DELL'APPALTATORE - LICEITA - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E NORMATIVO DEI DIPENDENTI - SOLIDARIETA PASSIVA DELL'APPALTANTE E DELL'APPALTATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La legge 23 ottobre 1960 n 1369, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, non consente (art 1) il conferimento in appalto di mere prestazioni di lavoro, mediante lo impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dallo intermediario, ma autorizza (art 3) l'appalto di opere e servizi con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, ivi compreso quello dei lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende; in tale ipotesi, la solidarieta passiva dell'appaltante e dello appaltatore per il trattamento retributivo e normativo dei dipendenti (art 3 terzo comma), non opera qualora l'impresa appaltatrice impieghi il proprio personale presso piu aziende contemporaneamente (art 5 lettera G), e cioe presti i medesimi servizi, nello stesso tempo, in favore di piu aziende, ancorche con lavoratori diversi presso ciascuna di esse. (V 1799/74, mass n 369990).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)