Sez. L, Sentenza n. 1799 del 17/06/1974 (Rv. 369990 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI OPERE - DI SERVIZI (CONTINUATIVI O PERIODICI) - IMPIEGO DI MANO D'OPERA - DISCIPLINA - RETRIBUZIONE - SOLIDARIETA TRA APPALTANTE ED APPALTATORE - ESCLUSIONE NELLE IPOTESI DI FACCHINAGGIO, DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI APPALTATI - CONDIZIONI - CONTEMPORANEO IMPIEGO DEL PERSONALE PRESSO PIU AZIENDE - CONFIGURABILITA - ESTREMI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI OPERE - DI SERVIZI (CONTINUATIVI O PERIODICI) - IMPIEGO DI MANO D'OPERA - DISCIPLINA - RETRIBUZIONE - SOLIDARIETA TRA APPALTANTE ED APPALTATORE - ESCLUSIONE NELLE IPOTESI DI FACCHINAGGIO, DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI APPALTATI - CONDIZIONI - CONTEMPORANEO IMPIEGO DEL PERSONALE PRESSO PIU AZIENDE - CONFIGURABILITA - ESTREMI.*
L'art 5 della legge 23 ottobre 1960 n 1369 - sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e sulla disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi - nell'escludere la solidarieta fra l'appaltante e l'appaltatore di servizi per il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori nei casi di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti appaltati ad una impresa che impieghi il proprio personale contemporaneamente presso piu aziende, esige soltanto l'impiego simultaneo di detto personale presso distinte aziende e tale condizione deve ritenersi realizzata ogni qual volta l'impresa appaltatrice non abbia un solo appalto, ma presti i medesimi servizi nello stesso tempo in favore di piu aziende, anche se un gruppo di dipendenti sia utilizzato, in modo stabile, sempre presso una determinata azienda, mentre un altro gruppo o altri gruppi siano impiegati stabilmente presso altra o altre aziende, senza che vi sia necessita di un avvicendamento delle forze lavoratrici presso i vari appaltanti.*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)