Sez. 6, Sentenza n. 879 del 08/04/1981 Cc. (dep. 06/06/1981) Rv. 090007 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SENTENZA DI REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO - NATURA DI MISURA CAUTELARE A DIFESA DELLA PROPRIETÀ, DEL POSSESSO O DEL CREDITO - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SENTENZA DI REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO - NATURA DI MISURA CAUTELARE A DIFESA DELLA PROPRIETÀ, DEL POSSESSO O DEL CREDITO - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento del giudice civile, (sentenza) con il quale si ordina all'imprenditore di reintegrare un lavoratore, trasferito ad altre mansioni, nel posto di lavoro precedentemente occupato è escluso dall'ambito di tutela dell'art. 388 comma secondo cod. pen., poiché non ha natura di misura a difesa del credito (non essendo in questione il diritto alla retribuzione), né di misura a difesa della proprietà o del possesso (non essendo il posto di lavoro compreso tra i diritti reali). (V mass n 155298; (V mass n 142383; (V mass n 139050; (Conf mass n 089005, in tema di inottemperanza del decreto pretorile emesso in base all'art. 700 cod. proc. civ.; (contra mass n 148503).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)