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Sez. 3, Sentenza n. 5992 del 30/01/1979 Ud. (dep. 28/06/1979) Rv. 142383 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - LIBERTA SINDACALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - IMPRENDITORE CHE NON ADIBISCA AL LAVORO IL RIASSUNTO - REATO DI CUI ALL'ART 388 COD PEN - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142383-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - LIBERTA SINDACALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - IMPRENDITORE CHE NON ADIBISCA AL LAVORO IL RIASSUNTO - REATO DI CUI ALL'ART 388 COD PEN - INSUSSISTENZA.*

Non costituisce il reato di cui all'art 388 cod pen, profilato come elusione di provvedimento del giudice che prescriva misure cautelari a difesa del credito, il comportamento dell'imprenditore che, reintegrato il lavoratore nel posto di lavoro a seguito di provvedimento del giudice emesso ai sensi dell'art 18 dello statuto dei lavoratori, non lo adibisca al lavoro: infatti, l'interesse del lavoratore ad eseguire la pattuita prestazione delle proprie energie lavorative, indipendentemente dal conseguimento della controprestazione retributiva, non puo essere definito diritto di credito.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)