Sez. 3, Sentenza n. 5992 del 30/01/1979 Ud. (dep. 28/06/1979) Rv. 142383 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - LIBERTA SINDACALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - IMPRENDITORE CHE NON ADIBISCA AL LAVORO IL RIASSUNTO - REATO DI CUI ALL'ART 388 COD PEN - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - LIBERTA SINDACALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - IMPRENDITORE CHE NON ADIBISCA AL LAVORO IL RIASSUNTO - REATO DI CUI ALL'ART 388 COD PEN - INSUSSISTENZA.*
Non costituisce il reato di cui all'art 388 cod pen, profilato come elusione di provvedimento del giudice che prescriva misure cautelari a difesa del credito, il comportamento dell'imprenditore che, reintegrato il lavoratore nel posto di lavoro a seguito di provvedimento del giudice emesso ai sensi dell'art 18 dello statuto dei lavoratori, non lo adibisca al lavoro: infatti, l'interesse del lavoratore ad eseguire la pattuita prestazione delle proprie energie lavorative, indipendentemente dal conseguimento della controprestazione retributiva, non puo essere definito diritto di credito.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)