Sez. 3, Sentenza n. 16690 del 26/11/2002 (Rv. 558738 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Ambito di applicazione - Attività sportiva e ricreativa in senso lato - Art. 42 legge: 292/78 - Applicabilità - Condizioni e limiti - Attività svolta a fine di lucro - Conseguenze - Operatività della norma ex art. 42 cit. - Esclusione - Indennità di avviamento - Debenza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
La norma di cui all'art.42 della legge n.392 del 1978, che esclude l'obbligo di corresponsione, a carico del locatore, di una indennità da perdita dell'avviamento commerciale in favore del conduttore, non è applicabile tutte le volte in cui l'attività esercitata, pur avendo finalità culturali o lato senso ricreative (nella specie, attività sportiva consistita nella gestione di una palestra), abbia fine di lucro, nel qual caso prevale la diversa qualificazione della locazione cd. imprenditoriale, ex art.27 della legge citata.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)