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Sez. L, Sentenza n. 816 del 08/02/1986 (Rv. 444355 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONI - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PROCEDIMENTO EX LEGGE N. 482 DEL 1968 - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444355-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONI - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PROCEDIMENTO EX LEGGE N. 482 DEL 1968 - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il procedimento previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 per il collocamento obbligatorio degli appartenenti alle categorie protette - incentrato sulla richiesta dell'imprenditore, assoggettato allo Obbligo, e sull'atto di avviamento al lavoro dell'ufficio provinciale del lavoro - lascia indeterminati, e determinabili solo mediante attività delle parti, elementi essenziali del rapporto, quali le specifiche mansioni da attribuire all'invalido e la sua retribuzione, con la conseguenza che tale Obbligo legale di assunzione non è suscettibile di esecuzione in Forma specifica con pronuncia del giudice a norma dell'art. 2932 cod. civ.. (Conf 3774/85, mass n 441361; (Conf 2286/84, mass n 434331; (Conf 5394/83, mass n 430309).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)