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Sez. 3 - , Ordinanza n. 4545 del 15/02/2019 (Rv. 652826 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Pericolosità dell'attività - Giudizio relativo - Valutazione riservata al giudice di merito - Casi - Sindacato del giudice di legittimità - Limiti - Onere probatorio - Spettanza.
Stato
decisa il 2019-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652826-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

L'accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell'articolo 2050 c.c.- con conseguente onere a carico di chi invochi il corrispondente regime - è rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato con riferimento alle valutazioni sostanziali circa le misure di sicurezza apprestate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)