Sez. 3, Sentenza n. 1195 del 19/01/2007 (Rv. 595635 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Attività non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione legislativa - Accertamento in concreto della pericolosità ai fini dell'applicazione dell'articolo 2050 cd. civ. - Valutazione riservata al giudice di merito - Insindacabilità in sede di giudizio di legittimità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
L'accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell'articolo 2050 cod. civ. implica un accertamento di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato. (Sulla base di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto insindacabile la motivazione con cui il giudice del merito aveva ritenuto nella specie che una attività normalmente non pericolosa quale l'esercizio di escursioni guidate in prossimità delle bocche eruttive dell'Etna era divenuta pericolosa in presenza di una situazione di "inquietudine" del vulcano che in base alle conoscenze tecniche dell'epoca del fatto non era percepibile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)