Sez. 1, Sentenza n. 266 del 21/02/1996 Cc. (dep. 18/01/1996) Rv. 203826 - 01
Pena - Esecuzione - Rinvio dell'esecuzione | Ipotesi di cui all'art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen. - Grave infermità fisica - Rifiuto immotivato di sottoporsi ad intervento chirurgico - Svolgimento di terapia medica, pur se non risolutiva - Differimento dell'esecuzione - Esclusione.
Pena - Esecuzione - Rinvio dell'esecuzione
Non può farsi luogo al differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen. quando il condannato si rifiuti, senza plausibile giustificazione, di sottoporsi ed intervento chirurgico e l'infermità da cui è affetto curata con terapia medica, non risolutiva, ma regolarmente effettuata in regime di detenzione. effettuata in regime di detenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)