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Sez. 1, Sentenza n. 1583 del 23/04/1975 (Rv. 375173 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - SOCIETA CON SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - SOCIETA DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI - OMESSA DICHIARAZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA - FALLIMENTO DEL SOCIO UNICO TITOLARE DELL'IMPRESA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375173-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - SOCIETA CON SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - SOCIETA DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI - OMESSA DICHIARAZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA - FALLIMENTO DEL SOCIO UNICO TITOLARE DELL'IMPRESA - CONDIZIONI.*

Qualora, dichiarato il fallimento di una societa di fatto senza che sia dichiarato espressamente anche il fallimento dei due soci di essa in proprio, venga, successivamente, revocata la dichiarazione di fallimento della societa, rimane fermo il fallimento del socio che, quale unico titolare dell'impresa ritenuta sociale, sia risultato essere imprenditore individuale in istato di insolvenza. (Conf 2570/67, mass n 329929).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 149, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)