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Sez. 1, Sentenza n. 2570 del 21/10/1967 (Rv. 329929 - 01)

FALLIMENTO - SOCIETA - SOCIETA DI FATTO - FALLIMENTO DELLA SOCIETA E DEI SOCI IN PROPRIO - REVOCA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA - PERMANENZA DEL FALLIMENTO DEL SOCIO IMPRENDITORE INDIVIDUALE - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329929-01

FALLIMENTO - SOCIETA - SOCIETA DI FATTO - FALLIMENTO DELLA SOCIETA E DEI SOCI IN PROPRIO - REVOCA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA - PERMANENZA DEL FALLIMENTO DEL SOCIO IMPRENDITORE INDIVIDUALE - POSSIBILITA.*

Se dopo dichiarato il fallimento di una societa di fatto e dei soci in proprio, viene revocata la dichiarazione di fallimento della societa, puo essere tenuto fermo- con effetto dalla data della sentenza dichiarativa - il fallimento di un socio che risulti, a quella data, imprenditore individuale in istato di insolvenza.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)