Sez. L, Sentenza n. 20189 del 08/10/2015 (Rv. 637379 - 01)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIRITTI DEI CONTRAENTI - IN GENERE | Esonero dell'associante dal rischio d'impresa - Esclusione - Fondamento.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIRITTI DEI CONTRAENTI - IN GENERE
Nell'associazione in partecipazione, ancorché la disciplina dell'art. 2552 c.c. sia derogabile, l'associante non può restare esonerato da ogni perdita, ossia dal rischio di impresa, in contrasto con l'art. 2549 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)