Sez. 5, Sentenza n. 2435 del 19/02/2001 (Rv. 543948 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE | Dati emergenti dai conti bancari - Presunzione ex art. 51 d.P.R. n. 633/72 - Esercizio di attività d'impresa - Presupposto d'applicabilità - Esclusione - Riferibilità della presunzione sia alla qualità d'imprenditore che alle operazioni imponibili - Sussistenza - Conseguenze in tema di onere probatorio del contribuente - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE
L'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito ai sensi dell'articolo 51, secondo comma n.2 del DPR n. 633 del 1972 non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa; infatti, se non viene contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di una eventuale attività occulta (impresa, arte o professione) sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, essendo onere del contribuente dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto inutilizzabile la presunzione di cui all'art. 51 cit. non avendo fornito l'ufficio la prova che il contribuente, che aveva sempre contestato l'esercizio di attività imprenditoriale, avesse effettivamente esercitato il commercio di veicoli usati).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)