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Sez. 5, Sentenza n. 18421 del 16/09/2005 (Rv. 583673 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Rettifica su basi presuntive - Movimenti su conti bancari - Utilizzabilità - Limiti - Prova liberatoria da parte del contribuente - Necessità - Mancanza - Riferibilità delle movimentazioni bancarie all'attività svolta in regime di IVA - Legittimità - Contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583673-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE

In tema di accertamento dell'IVA, l'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 consente all'amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari; si tratta di una presunzione legale di carattere relativo, in quanto è ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente, al quale resta garantito il diritto di difesa, potendo egli far valere le sue ragioni in sede contenziosa a norma dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositando documenti e memorie fino alla data di trattazione del ricorso in primo grado. Peraltro, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa. L'invito al contribuente a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, costituisce, infatti, una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, con la conseguenza che dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti, né scade a presunzione semplice la presunzione legale posta, che consente di riferire i movimenti bancari all'attività svolta dal contribuente, gravando su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)