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Sez. L, Sentenza n. 3583 del 18/10/1976 (Rv. 382333 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE AD OPERA DELLE PARTI - POTERE DEL GIUDICE DI MODIFICAZIONE DI ESSO PER ADEGUARLO ALL'IMPORTANZA DELL'OPERA ED AL DECORO DELLA PROFESSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382333-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE AD OPERA DELLE PARTI - POTERE DEL GIUDICE DI MODIFICAZIONE DI ESSO PER ADEGUARLO ALL'IMPORTANZA DELL'OPERA ED AL DECORO DELLA PROFESSIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'art 2233 secondo comma cod civ, il quale dispone che il compenso spettante al prestatore d'opera intellettuale deve essere adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione, non interferisce sull'autonomia contrattuale delle parti. Qualora queste abbiano fissato la misura del compenso, viene meno il potere del giudice di modificarne l'ammontare in relazione ai menzionati criteri. (Conf 1944/66, mass n 323770; (Conf 841/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)