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Sez. 1, Sentenza n. 6092 del 15/11/1982 (Rv. 423775 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - SANZIONI PECUNIARIE COMMINATE DAL SINDACO AI SENSI DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1967 N. 317 - CONTROVERSIA CIRCA L'EVIDENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO DELL'IMPOSIZIONE - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONTROLLO IN VIA AUTONOMA DEL GIUDICE SULL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI CONTROVERSI - AMMISSIBILITÀ - COMPORTAMENTO OMISSIVO DEL CONTRAVVENTORE QUALE FATTO COSTITUTIVO DELL'INFRAZIONE - PROVA DELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO RITENUTO VIOLATO - ONERE DEL CONTRAVVENTORE.*
Stato
decisa il 1982-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423775-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - SANZIONI PECUNIARIE COMMINATE DAL SINDACO AI SENSI DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1967 N. 317 - CONTROVERSIA CIRCA L'EVIDENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO DELL'IMPOSIZIONE - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONTROLLO IN VIA AUTONOMA DEL GIUDICE SULL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI CONTROVERSI - AMMISSIBILITÀ - COMPORTAMENTO OMISSIVO DEL CONTRAVVENTORE QUALE FATTO COSTITUTIVO DELL'INFRAZIONE - PROVA DELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO RITENUTO VIOLATO - ONERE DEL CONTRAVVENTORE.*

In materia di sanzioni pecuniarie comminate ai sensi della legge 3 maggio 1967 n. 317, qualora insorga controversia circa la esistenza dei presupposti di fatto dell'imposizione delle stesse il giudice ordinario non può limitarsi a prendere atto di quanto risulta dal provvedimento contestato, ma deve procedere in via autonoma al controllo della sussistenza dei presupposti controversi, non sussistendo alcuna presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo, ma ciò non esclude che ove sia addebitato al contravventore quale fatto costitutivo della infrazione un comportamento omissivo, incombe a quest'ultimo fornire la prova di avere adempiuto all'Onere impostogli, senza che ciò costituisca inversione dell'Onere della prova. (nella specie era stata comminata una sanzione pecuniaria per non avere il contravventore provveduto a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza la cessione in proprietà o in godimento, per un tempo superiore ad un mese, dell'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del d.l. 21 marzo 1978 n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978 n. 191. Opponendosi all'ingiunzione il contravventore aveva eccepito, ma non provato, di avere dato le comunicazioni prescritte ed il pretore aveva respinto l'opposizione. La S.C. sulla base del principio di cui alla massima ha confermato la pronunzia).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 12, Legge 18/05/1978 num. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)