Sez. U, Sentenza n. 5994 del 22/11/1984 (Rv. 437663 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - DI REGOLAMENTI - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - DI REGOLAMENTI - FATTISPECIE.*
Con riguardo ad opposizione avverso ordinanza-ingiunzione del sindaco, irrogativa di sanzione pecuniaria per inosservanza delle norme del regolamento municipale d'igiene, il giudice ordinario, munito di giurisdizione a tutela del diritto dell'opponente di non essere soggette al pagamento di somme all'infuori dei casi espressamente consentiti dalla legge, ha il potere di sindacare la legittimità degli Atti che costituiscono il presupposto del provvedimento impugnato, sia pure al limitato fine della loro disapplicazione in quanto lesivi del suddetto diritto, e, quindi, anche di riscontrare l'inoperatività dell'indicato regolamento, per non essere state le relative deliberazioni comunali approvate dall'autorità tutoria. (V 4143/83, mass n 429093; (V 6092/82, mass n 423775; (V 2923/80, mass n 406663).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)