Sez. 2, Sentenza n. 9247 del 01/09/1993 (Rv. 483639 - 01)
Divisione - Divisione giudiziale - Operazioni - Progetto di divisione del giudice istruttore - Contestazioni - Pronuncia | Progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico - Opposizione di taluno dei condividenti - Ordinanza di approvazione del giudice istruttore - Natura - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 della Cost..
Divisione - Divisione giudiziale - Operazioni - Progetto di divisione del giudice istruttore - Contestazioni - Pronuncia
Il potere del Giudice Istruttore di approvare e rendere esecutivo con ordinanza il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio presuppone che esista al riguardo l'accordo espresso o tacito di tutte le parti, mentre se taluno dei condividenti si oppone, il Giudice Istruttore non può emettere la relativa ordinanza, ma deve rimettere la causa al Collegio a norma dell'art. 187 cod. proc. civ. per la decisione con sentenza. Qualora, invece, pur in presenza di contestazioni l'approvazione del progetto venga fatta dal Giudice Istruttore con ordinanza, il relativo provvedimento, normalmente di contenuto ordinatorio non suscettibile di impugnazione, assume portata decisoria ed è, quindi, impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto emanato da giudice privo del potere di statuire sulle questioni sollevate dalle parti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)