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Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019 (Rv. 656485 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Rinuncia depositata in cancelleria - Efficacia - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656485-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di effetti la rinuncia contenuta in una nota depositata dal difensore dopo l'inizio dell'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., per di più in difetto di prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)