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Sez. 1, Ordinanza n. 17187 del 29/07/2014 (Rv. 631994 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Rinuncia depositata in cancelleria - Mancata notificazione alla controparte - Avvenuta sua conoscenza dell'atto prima dell'inizio dell'udienza - Efficacia - Fondamento - Mancata accettazione - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2014-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631994-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

La rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio di quest'ultima, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)