Sez. 6, Sentenza n. 3656 del 13/03/1973 Ud. (dep. 09/05/1973) Rv. 124056 - 01
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IRRINUNCIABILITA DEL BENEFICIO - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE -INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI INTERESSE.*
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IRRINUNCIABILITA DEL BENEFICIO - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE -INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI INTERESSE.*
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non e disponibile da parte dell'imputato, e non puo quindi, dopo la concessione, formare oggetto di valida rinuncia. L'art 604, comma secondo, cod proc pen, prevedendo espressamente in materia di condanna per contravvenzioni oblazionabili il conflitto tra i due contrastanti interessi dell'imputato(quello alla sospensione condizionale della pena con iscrizione nel casellario, e quello ad una condanna senza tale beneficio non iscrivibile nello stesso casellario), risolve imperativamente il conflitto sacrificando l'interesse ad ottenere la non iscrizione. Pertanto non e riconosciuto dal sistema attuale, come interesse giuridico a proporre un'impugnazione, quello diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di concessione della sospensione condizionale della pena, onde evitare l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale. (V 121645, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)